QUOTE VINCENTI E PIAZZATI INGIOCABILI.

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ediagaloppo
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QUOTE VINCENTI E PIAZZATI INGIOCABILI.

Messaggio da ediagaloppo »

Guardavo oggi alcune quote a corse chiuse e arrivi definiti.

Quote sui vincenti sempre più ingiocabili (es oggi a Napoli, Fireblade che vince a 1,65), a Treviso favoriti a quota 1,90 in corse a volte equilibrate.

Quote sui piazzati con lavagne ingiocabili (cavalli a 60 vincente che pagano 3 piazzato).
Già i giocatori sono pochi, e nulla viene fatto perchè queste quotano invoglino gli scommettitori a giocare.

Ormai non dipende più dai book, sono bene o male tutti appiattiti sulle stesse quote.


Verrà fatto qualcosa???
ediagaloppo
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Novità sull'errore quota

Messaggio da ediagaloppo »

Fonte Agimeg:

Scommesse sportive: tutte le novità sull’ERRORE QUOTA. Ecco il documento integrale di ADM

22 Marzo 2024 12:28


Dopo la determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla gestione del Bonus arriva anche quella sull’errore quota.

Ecco il testo della determina

Ai soli fini del presente provvedimento, s’intende per: a) ADM: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) avvenimento: l’evento, anche non sportivo, su cui si effettua la scommessa a quota fissa; c) avvenimento-manifestazione: l’evento, anche non sportivo, il cui nome coincide con il nome della manifestazione: una specifica competizione su cui si effettua la scommessa a quota fissa; d) concessionario/i: il soggetto selezionato da ADM, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l’affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della concessione; e) concessione: l’istituto attraverso il quale ADM affida attività e funzioni pubbliche per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa; f) errore quota: l’errore materiale di indicazione della quota nel programma di accettazione predisposto dal concessionario, obiettivamente rilevabile dal giocatore e riconoscibile, al momento della scommessa a quota fissa, come errore sulla base del confronto tra la quota offerta e il relativo valore medio di mercato per la raccolta pre-match ovvero come errore sulla base del confronto tra le quote offerte dallo stesso concessionario per la raccolta live; g) esito pronosticabile: uno degli esiti contemplati da una determinata tipologia di scommessa su cui è possibile scommettere; h) esito pronosticato: l’esito prescelto dal giocatore tra gli esiti pronosticabili e comunicato dal concessionario al totalizzatore nazionale; i) info aggiuntiva: il valore o l’indice associato alla tipologia di scommessa; j) giocatore: colui che effettua la scommessa a quota fissa; k) lista esiti dinamica: l’insieme degli esiti associati ad una tipologia di scommessa la cui composizione è variabile in funzione delle scelte operate dal concessionario; l) lista esiti statica: l’insieme degli esiti associati ad una tipologia di scommessa la cui composizione è predeterminata per tutti i concessionari al momento dell’asseverazione da parte di ADM di una tipologia di scommessa; m) quota: il numero, seguito al massimo da tre decimali, il quale, moltiplicato per la posta di gioco, determina l’importo da restituire al partecipante in caso di vincita; n) ricevuta di partecipazione: documento che garantisce l’avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e che costituisce, nel caso di vincita o di rimborso, l’unico titolo al portatore valido per la riscossione della stessa. Per il gioco a distanza la registrazione della scommessa a quota fissa e dell’esito sul totalizzatore nazionale, immediatamente contabilizzata sul conto di gioco, costituisce a tutti gli effetti ricevuta di partecipazione; o) scommessa a quota fissa: la scommessa per la quale la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra il giocatore e il concessionario ed è modificabile solo nei casi previsti; p) tipologia di scommessa: l’insieme degli esiti proposti dal concessionario ed autorizzati da ADM; q) totalizzatore nazionale: il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo da parte di ADM di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi alle scommesse a quota fissa.


TIPOLOGIE DI SCOMMESSE PER CUI È POSSIBILE RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELL’ERRORE QUOTA
Il concessionario può richiedere il riconoscimento dell’errore quota esclusivamente per le tipologie di scommessa cui è associata una lista esiti statica. ADM stabilisce differenti modalità di individuazione dell’errore quota a seconda che questo si verifichi: a) prima dell’ultima data e ora comunicata dal concessionario al totalizzatore nazionale per l’avvenimento o l’avvenimento-manifestazione comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) – Raccolta pre-match; b) successivamente all’ultima data e ora comunicata dal concessionario al totalizzatore nazionale per l’avvenimento o l’avvenimento-manifestazione, comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) – Raccolta live. All’esito delle verifiche effettuate da ADM, anche in caso di richieste giudicate improcedibili, e per le richieste di riconoscimento dell’errore quota escluse dall’applicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 1, resta salva l’esperibilità dell’azione innanzi all’autorità giudiziaria competente.

MODALITÀ DI RICHIESTA RICONOSCIMENTO DELL’ERRORE QUOTA
Il concessionario comunica ad ADM, attraverso un apposito applicativo reso disponibile da ADM, la richiesta di riconoscimento dell’errore quota. La richiesta deve contenere i seguenti elementi minimi: a) denominazione sociale e codice fiscale del concessionario; b) codici concessione del concessionario; c) denominazione dell’avvenimento o dell’avvenimento-manifestazione con indicazione del codice palinsesto e codice avvenimento associati allo stesso; d) denominazione e codice della tipologia di scommessa di cui si richiede il riconoscimento dell’errore quota per l’esito di cui alla lettera h); e) valore o indice utilizzato nell’info aggiuntiva qualora la tipologia di scommessa di cui alla lettera d) ne prevede l’utilizzo; f) esiti pronosticabili contemplati dalla tipologia di scommessa; g) esiti pronosticabili della tipologia di scommessa su cui il concessionario ha accettato scommesse a quota fissa; h) esito pronosticato per cui è richiesto il riconoscimento dell’errore quota e relativa quota accettata; i) quota per ciascun esito pronosticato di cui alla lettera g), con esclusione della quota di cui alla lettera h); j) intervallo di tempo in cui è richiesto il riconoscimento dell’errore quota; k) prove documentali se la richiesta di riconoscimento dell’errore quota fa riferimento alla raccolta live, come definita all’articolo 2, comma 2, lettera b). La richiesta di cui al comma 1 deve essere trasmessa dal concessionario entro i tre giorni successivi all’ultima data comunicata al totalizzatore nazionale per l’avvenimento o per l’avvenimento-manifestazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c). Richieste di riconoscimento dell’errore quota trasmesse dopo che siano trascorsi tre giorni dall’ultima data comunicata al totalizzatore nazionale saranno considerate irricevibili.


MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ERRORE QUOTA
La sussistenza dell’errore quota, come richiesta dal concessionario con le modalità descritte all’articolo 3, si rileva con riferimento all’avvenimento o all’avvenimento-manifestazione, alla tipologia di scommessa, al valore o all’indice di info aggiuntiva e all’esito pronosticato, come comunicati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, punti c), d), e) e h). Avvenimenti o avvenimenti-manifestazione con codice palinsesto e codice avvenimento diversi da quello comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), ma allo stesso riconducibili, sono rilevati direttamente da ADM. La rilevazione è effettuata confrontando esclusivamente la denominazione degli avvenimenti o degli avvenimenti-manifestazione. Valori di info aggiuntiva diversi da quelli comunicati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), ma allo stesso riconducibili, sono rilevati direttamente da ADM. La rilevazione è effettuata confrontando esclusivamente la denominazione o il codice anagrafico dei valori di info aggiuntiva. Definiti gli avvenimenti o avvenimenti-manifestazione, la tipologia di scommessa e il valore o indice di info aggiuntiva su cui operare, ADM procede, con riferimento all’esito pronosticato di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), al calcolo del valore medio ponderato della quota riferita allo stesso esito come rilevata al totalizzatore nazionale. Per le tipologie di scommessa composte da un numero di esiti minore di 20, ADM opera confrontando il valore soglia, indicato nell’Allegato 1 alla presente determinazione, in corrispondenza della quota comunicata dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), e il valore medio ponderato. ADM certifica la sussistenza dell’errore quota se il valore medio ponderato è minore o uguale al valore soglia. Per le tipologie di scommessa composte da un numero di esiti maggiore o uguale a 20, ADM certifica la sussistenza dell’errore quota se la quota comunicata dal concessionario, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), è maggiore o uguale al valore medio ponderato moltiplicato per 4,00. Si procede al calcolo del valore medio ponderato se il numero di quote di cui all’articolo 5, comma 2, è maggiore di uno. Se il numero di quote di cui all’articolo 5 è minore o uguale a uno, ferme restando le modalità di certificazione della sussistenza dell’errore quota di cui ai commi 5 e 6, l’intervallo di tempo per il calcolo del valore medio ponderato è così stabilito: a) avvenimento: l’intervallo di tempo è costituito dall’estremo inferiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), e dall’estremo superiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), aumentato di 2 ore. Se il numero di quote è comunque minore o uguale a uno, si procede ad ampliare l’intervallo aumentando l’estremo superiore dell’intervallo stesso di ulteriori due ore, sino a quando il numero di quote risulta maggiore di uno. L’estremo superiore dell’intervallo di tempo così definito non può superare le 48 ore immediatamente successive all’estremo superiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), ovvero l’ultima data e ora comunicata dal concessionario al totalizzatore nazionale per l’avvenimento stesso; b) avvenimento-manifestazione: l’intervallo di tempo è costituito dall’estremo inferiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), e dall’estremo superiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), aumentato di 2 ore. Se il numero di quote è comunque minore o uguale a uno, si procede ad ampliare l’intervallo aumentando l’estremo superiore dell’intervallo stesso di ulteriori due ore sino a quando il numero di quote risulta maggiore di uno. L’estremo superiore dell’intervallo di tempo così definito non può superare i 7 giorni immediatamente successivi all’estremo superiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), ovvero l’ultima data e ora comunicata dal concessionario al totalizzatore nazionale per l’avvenimento-manifestazione stesso. Qualora, nell’intervallo di tempo definito ai sensi del comma 8, il numero di quote resta in numero minore o uguale a uno, la richiesta di riconoscimento dell’errore quota è improcedibile.


MODALITÀ DI CALCOLO DEL VALORE MEDIO PONDERATO
Il valore medio ponderato è calcolato su tutte le quote registrate al totalizzatore nazionale per gli avvenimenti o avvenimenti-manifestazione e per la tipologia di scommessa rilevati ai sensi dell’articolo 4. Per il calcolo del valore medio ponderato sono utilizzate le sole quote registrate nell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j). Sono escluse le quote registrate per le concessioni comunicate ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b).


MODALITÀ DI RICALCOLO DELLE QUOTE E RIDETERMINAZIONE DELLE VINCITE
In caso di sussistenza dell’errore quota sono ricalcolate le quote per tutti gli esiti pronosticati comunicati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g). Le quote ricalcolate sono pari al valore medio ponderato calcolato per ciascun esito. L’intervallo di tempo preso in considerazione è il medesimo utilizzato per accertare la sussistenza dell’errore quota per l’esito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h). Qualora non sia possibile calcolare il valore medio ponderato della quota per uno o più degli esiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g), escluso l’esito di cui alla lettera h), rimane valida la quota registrata al totalizzatore nazionale. ADM, operando direttamente sul Totalizzatore Nazionale e utilizzando le quote ricalcolate ai sensi dei commi 2 e 3, provvede a ricalcolare l’importo della vincita di ciascuna ricevuta di partecipazione registrata al totalizzatore nazionale nell’intervallo di tempo comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j).


MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ERRORE QUOTA
La sussistenza dell’errore quota, come richiesta dal concessionario con le modalità descritte all’articolo 3, si rileva con riferimento all’avvenimento o avvenimento-manifestazione, alla tipologia di scommessa, al valore o indice di info aggiuntiva e all’esito pronosticato, come comunicati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettere c), d), e) e h). Per la fornitura della prova documentale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera k), i concessionari si avvalgono delle fonti di informazione per la certificazione dei risultati elencate all’articolo 9, comma 1, lettera a), della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 14432 del 30 luglio 2013. La prova documentale dà evidenza della data, ora, minuto e secondo in cui si è verificato l’evento che ha generato l’errore quota (estremo inferiore dell’intervallo di tempo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera j)) e della data, ora, minuto e secondo in cui il concessionario è venuto a conoscenza dell’errore (estremo superiore dell’intervallo di tempo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera j)). In assenza di valide prove documentali, la richiesta di riconoscimento dell’errore quota è improcedibile. Per la certificazione della sussistenza dell’errore quota ADM opera nelle seguenti modalità: a) se la prova documentale fornisce evidenza di un’errata informazione rispetto agli eventi realmente accaduti, ADM certifica la sussistenza dell’errore quota se la quota comunicata per l’esito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), è maggiore dell’ultima quota registrata al totalizzatore nazionale per lo stesso esito. L’ultima quota registrata è la quota cronologicamente più vicina all’estremo inferiore dell’intervallo di tempo comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j). In caso di più quote rilevate allo stesso istante si procede al calcolo della media delle stesse. Sono rilevate tutte le quote registrate al totalizzatore nazionale per l’avvenimento o l’avvenimento-manifestazione sino all’estremo inferiore, escluso, dell’intervallo di tempo comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j). Sono oggetto di rilevazione solo le quote registrate al totalizzatore nazionale per le concessioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b); b) se la prova documentale fornisce evidenza di un ritardo nella conoscenza degli eventi accaduti, ADM certifica la sussistenza dell’errore quota applicando i criteri fissati all’articolo 4, commi da 1 a 6. Le quote oggetto di rilevazione per il calcolo del valore medio ponderato sono la prima quota di ciascun concessionario, per l’esito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), registrata al totalizzatore nazionale nell’intervallo di tempo che va dall’estremo superiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), e i 10 minuti successivi. Qualora al totalizzatore nazionale, per l’esito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), non sono registrate quote nelle modalità di rilevazione stabilite al comma 4, lettere a) e b), la richiesta di riconoscimento dell’errore quota è improcedibile.


MODALITÀ DI RICALCOLO DELLE QUOTE E RIDETERMINAZIONE DELLE VINCITE
In caso di sussistenza dell’errore quota sono ricalcolate le quote per tutti gli esiti pronosticati comunicati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g). Per il ricalcolo delle quote ADM opera nelle seguenti modalità: a) se la prova documentale fornisce evidenza di un’errata informazione rispetto agli eventi realmente accaduti, le quote ricalcolate, con riferimento a ciascun esito pronosticato, sono pari alla quota cronologicamente più vicina all’estremo inferiore dell’intervallo di tempo comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j). In caso di più quote rilevate allo stesso istante si procede al calcolo della media delle stesse; b) se la prova documentale fornisce evidenza di un ritardo nella conoscenza degli eventi accaduti, le quote ricalcolate sono pari al valore medio ponderato calcolato per ciascun esito. Per ciascun esito, le quote oggetto di rilevazione per il calcolo del valore medio ponderato sono la prima quota di ciascun concessionario registrata a totalizzatore nazionale nell’intervallo di tempo che va dall’estremo superiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), e i 10 minuti successivi. Qualora per uno o più degli esiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g), escluso l’esito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), non sia registrata alcuna quota, rimane valida la quota registrata al totalizzatore nazionale. ADM, operando direttamente sul totalizzatore nazionale e utilizzando le quote ricalcolate ai sensi dei commi 2 e 3, provvede a ricalcolare, nell’intervallo di tempo comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), l’importo della vincita di ciascuna ricevuta di partecipazione registrata al totalizzatore nazionale, con esclusione delle ricevute di partecipazione contenenti, per l’esito comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), quote diverse da quella comunicata sempre ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h).

Le richieste trasmesse dai concessionari secondo le modalità di cui all’articolo 3 possono essere sottoposte a verifiche da parte di ADM che opera secondo quanto disposto dall’articolo 17 del decreto ministeriale 1° agosto 2022, n. 145. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che tiene luogo della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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