Impagliatura Box

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ediagaloppo
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Re: Impagliatura Box

Messaggio da ediagaloppo »

Arrivare a discutere di questo, significa che le cose non migliorano, anzi, e l'ippica se la passa sempre peggio.
ediagaloppo
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Re: Impagliatura Box

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Fonte gioconews.it


Secondo il ministero dell'Agricoltura, i servizi di impagliatura e di accoglienza dei box di transito per i cavalli devono essere oggetto di un contratto da stipulare tra le società di corse e gli operatori.


Arrivano i chiarimenti del ministero dell'Agricoltura in merito al pagamento dei box di transito da parte degli operatori ippici, oggetto di un'accesa diatriba nelle ultime settimane.


Nell'ultimo periodo infatti molti proprietari, guidatori, allenatori hanno rifiutato la richiesta – presentata dalla maggior parte delle società di corse che gestiscono gli ippodromi – di versare, in occasione dello svolgimento dei convegni di corse, un contributo per l’utilizzo dei servizi di impagliatura dei box, di accoglienza, di uso dei lavaggi ed altri servizi erogati dalle predette società in giornata di corse per i cavalli non stanziali in ippodromo.


Ponendosi e ponendo una domanda centrale: tali servizi rientrano nei servizi coperti con fondi pubblici che le società di corse percepiscono per l’organizzazione delle corse e per la gestione degli impianti, oppure no?


Con una nota inviata alle società di corse e alle associazioni di categoria degli operatori, il direttore generale della Direzione generale per l'ippica, Remo Chiodi, precisa: “Il rapporto sussistente tra operatori ippici e società di corsa, fermo restando le obbligazioni assunte da queste ultime negli accordi sostituivi ex art. 11 legge 241/1990 e gli ulteriori obblighi a cui sono soggette sulla base della normativa primaria e secondaria, è rimesso al contenuto dei contratti stipulati direttamente dalle parti. È noto, infatti, che il codice civile ammette la stipulazione di contratti con contenuti differenti alle fattispecie contrattuali tipiche purché siano volti al perseguimento di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, non siano contrari alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume (art. 1322 c.c.) e sempre che – in un caso come quello di specie – tengano conto dei vincoli e degli obblighi posti in capo alle società di corse anche alla luce dell’accordo sostitutivo concluso con il Ministero.

I contratti stipulati tra gli operatori ippici e le società sembrerebbero, quindi, qualificabili come contratti atipici che, prescindendo dal nomen iuris adottato nei singoli casi, appaiono sostanzialmente preordinati all’utilizzo di spazi e all’erogazione di servizi accessori. I suddetti contratti, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, costituiscono una base solida per definire il perimetro dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità delle parti medesime”.



Essi inoltre, prosegue Chiodi, “non prevedono la semplice cessione di uno spazio, poiché comprendono anche la fornitura di attrezzature e servizi accessori che rappresentano l’aspetto più significativo dell’accordo. Inoltre i contratti, oltre a fornire una descrizione dettagliata degli spazi, delineerebbero i servizi aggiuntivi forniti come, a titolo esemplificativo, un supporto tecnico, i servizi di pulizia e la sicurezza. Gli accordi potrebbero, inoltre, includere disposizioni relative alla personalizzazione degli spazi per consentire all’utilizzatore di adattarli alle proprie esigenze; sono più flessibili (per esempio la durata può essere concordata dalle parti, fermo restando quanto sopra rilevato in riferimento ai vincoli a cui sono soggette le società di corsa); da un punto di vista fiscale non prevedono la registrazione ed sono soggetti al pagamento dell’Iva”.



Quindi, rimarca il direttore generale della Direzione generale per l'ippica, “si ritiene che i servizi per i quali nulla è dovuto da parte degli operatori ippici siano esclusivamente quelli specificatamente delineati nel contratto concluso tra gli stessi e le società di corsa. Il contenuto dei contratti potrà essere liberamente determinato dalle parti interessate, nel rispetto della normativa primaria e secondaria e degli ulteriori vincoli a cui sono soggette le società di corsa.

Dunque i servizi di impagliatura dei box di accoglienza, di utilizzo dei lavaggi e le ulteriori prestazioni erogate dalle società, in giornata di corse, per i cavalli non stanziali in ippodromo non afferiscono strettamente ai rapporti tra Ministero e le società suddette. In considerazione di quanto sopra, si invitano i soggetti in indirizzo ad attenersi alla disciplina contrattualmente in essere o a stipulare appositi contratti all’interno dei quali dovranno essere individuati gli spazi e servizi per i quali non è dovuto alcun corrispettivo da parte dell’utilizzatore”.
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