Questo è arrivato in tutte le scuole e a tutti i presidi oltre che in provveditorato a Roma etc etc
.....
MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
drlo@postacert.istruzione.it
e p.c. Ill.mo PRESIDENTE REGIONE
presidenza@pec.regione.lombardia.it;
segreteria_presidente@regione.lombardia.it
Ill.mo MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
ON. LUCIA AZZOLINA
Viale Trastevere n. 76/a 00153 ROMA
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Ill.mo MINISTRO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
ON. GAETANO MANFREDI
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Ill.mo MINISTRO DELLA SALUTE
ON. ROBERTO SPERANZA
Lungotevere Ripa n. 1 ROMA
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Lavoratori della Scuola
Loro Sedi
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Loro Sedi
Mezzi d'Informazione
Loro Sedi
ALBA 26/08/2020
OGGETTO: MODALITÁ DI RIENTRO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 E CONTESTAZIONE
DELLE SOLUZIONI PER LA SUA RIAPERTURA
Egregio Dirigente scolastico,
nelle ultime settimane abbiamo assistito con grande apprensione al continuo susseguirsi di ipotesi
riguardanti le modalità di ripresa dell’attività scolastica a settembre (obbligo mascherina in classe,
distanziamento sociale, mantenimento della didattica a distanza - c.d. DaD; ricorso alla DaD in forma mista,
con studenti che alternerebbero la didattica in presenza con quella a distanza al fine di evitare assembramenti
nelle aule scolastiche, etc.).
In data 28.5.2020 il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nominato dal Governo ha reso noto il
documento dallo stesso approvato riportante le “Modalità di ripresa delle attività didattiche dal prossimo
anno scolastico” che, pur risultando in alcune sue parti condivisibile, non lo è in modo categorico in altre.
Il Ministro dell’Istruzione On. Lucia Azzolina ha già dichiarato che a settembre gli studenti potranno
“rientrare tra i banchi” seguendo le indicazioni elaborate dal suddetto CTS, confermando quindi i timori dei
Genitori e dei lavoratori della Scuola circa la volontà delle Istituzioni di proseguire almeno in parte con la
DaD sulla errata convinzione che la stessa sia un grande successo, e rendendo obbligatorio l’uso a scuola dei
dispositivi di protezione individuale per tutti gli studenti di età superiore ai 6 anni, oltre che al personale,
docente e non.
Il Decreto Legge 8.04.2020 n. 22 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge
6.06.2020 n. 41, c.d. Decreto Scuola, non muta sostanzialmente le prescrizioni del CTS ed implicitamente le
recepisce, pur a fronte di un quadro epidemiologico progressivamente più favorevole.
Il Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, all’art. 231, comma 5°, c.d. Decreto Rilancio, dispone che siano le
istituzioni scolastiche ed educative per il tramite del Dirigente scolastico a provvedere entro il 30.09.2020
alla realizzazione degli interventi all’interno di ogni singolo istituto volti ad adeguare le misure specifiche
per lo svolgimento dell’attività didattica in conseguenza dell’emergenza Covid.
In particolare, l’allegato 2, lett. B della Nota del Ministero dell’Istruzione emanata in pari data
attribuisce alla discrezionalità del singolo Dirigente scolastico dell’istituto l’applicazione delle misure più
idonee in materia di sicurezza per gli alunni e per il personale assumendosene conseguentemente la
relativa responsabilità, trattandosi in specie di determina non soggetta al preventivo vaglio dell’organo
collegiale (Consiglio d’Istituto).
Il Decreto Ministeriale 26.06.2020 ribadisce che “il distanziamento fisico rimane un punto di primaria
importanza nelle azioni di prevenzione…” pur a fronte di un quadro epidemiologico sempre più favorevole.
Le suddette linee guida precisano che la responsabilità è dei livelli decentrati dell'istruzione, seppur
con dizione oltremodo generica e gravatoria:
“pertanto in questo contesto resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle ulteriori forme di
flessibilità derivanti dallo strumento dell’Autonomia, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle
famiglie e del territorio, che contemplino, ad esempio:
- una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in relazione alle fasce di
età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici;
- per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica in
presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto la rendano opzione
preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli studenti lo consentano;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle recenti innovazioni
ordinamentali;
− una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti.
− Le istituzioni scolastiche avranno cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ferma
restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o
formative parallele o alternative alla didattica tradizionale”.
In data 21.08.2020 è stato emanato il rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità n. 58/2020 con le
indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SAR-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia che sostanzialmente confermano le gravi limitazioni a carico di studenti ed insegnanti, pur a
fronte di un’emergenza sanitaria che non può più definirsi tale a fronte delle recenti risultanze cliniche e di
un rischio di trasmissione del contagio che tra i bambini risulta minimo.
Si tratta peraltro di invasive iniziative rilevanti per la salute fisica e mentale degli studenti e degli
insegnanti sostanzialmente rimesse alla decisione di un ente monocratico, senza contraddittorio con gli
organi scolastici previsti ai sensi di legge, ed in difetto di chiare indicazioni ministeriali, sia per quanto
riguarda l’adozione delle specifiche misure, sia sulla reale efficacia e necessità delle medesime in termini di
sicurezza.
Si configurano pertanto condizioni inaccettabili – come sollevato da più parti e ben argomentato
nell’appello da parte del Coordinamento Internazionale Associazioni per la Tutela dei Diritti dei Minori
(C.I.A.T.D.M.) inviato in data 10.06.2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Istruzione
e al Ministro della Salute – per i seguenti motivi:
1) DIDATTICA A DISTANZA – DaD
1.1. L’adozione della DAD trova origine nel DPCM del 25.3.20, il cui art. 1, co.1, lett. d) riporta
testualmente che “I dirigenti scolastici POSSONO attivare modalità di didattica a distanza…”. Questa
norma prescrive la c.d. didattica a distanza quale alternativa valida e facoltativa a quella svolta con presenza
in classe sia per i servizi educativi per l’infanzia che per le attività didattiche di scuola primaria e secondaria
di I o II grado.
I DPCM susseguitisi nel tempo riportano all’incirca la medesima dicitura, ampliata anche alle
università, fino a giungere al D.L. n.19 del 25.3.20 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio
2020, n. 35) che ha disposto “la sospensione dei servizi …, ferma la possibilità del loro svolgimento di
attività in modalità a distanza”.
Da quanto sopra riportato emerge che la didattica a distanza non sia stata normata come
OBBLIGATORIA, ma sia soltanto una diversa ed eventuale modalità di attuazione della didattica in
presenza. Nonostante ciò, è stata imposta, ipotizzandone l’obbligatorietà, sia agli insegnanti (il cui CCNL
vigente non cita la DaD e quindi questa non rientra tra i loro obblighi contrattuali, così come non è
contemplata dal D.Lgs. n.62 del 13.4.17 – “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze” – la “valutazione a distanza”, che potrebbe dar origine a violazioni dell’art.8 del DPCM
28.11.2000 – Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A.), sia ai genitori, e di conseguenza agli
studenti.
Tale orientamento appare purtroppo confermato anche nel rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del
21.08.2020 e nei recenti chiarimenti ministeriali ove tale modalità di insegnamento viene confermata con
riguardo agli studenti delle scuole di grado superiore.
1.2. SINALP, l'Associazione Consumatori RETE SOCIALE ATTIVA e Federazione Rinascimento
Italia, in rappresentanza dei lavoratori propri iscritti del comparto scuola e in rappresentanza delle famiglie
iscritte, possono affermare che i genitori, i ragazzi ma anche i lavoratori della scuola, hanno faticosamente e
sulla loro “pelle” sperimentato questa metodica, e possiamo affermare con risolutezza che l’esperimento
della didattica a distanza sia stato un completo fallimento.
Le difficoltà che abbiamo riscontrato nel concreto sono molteplici: in primis ai genitori è stato
attribuito un compito arduo, quello di fungere da insegnanti dei propri figli, di seguirli quotidianamente nella
gestione dei compiti e degli strumenti tecnologi per poter effettuare le videochiamate; non tutte le famiglie
italiane dispongono poi dei mezzi (PC, connessione internet veloce), delle competenze e del tempo necessari
per svolgere in modo appropriato tale ruolo; sono emersi, anche tra i molti genitori stranieri, ovvi problemi di
comprensione e di gestione delle indicazioni fornite dagli insegnanti, inviate per mail o gestite tramite il
registro elettronico o varie piattaforme on line autorizzate dal Ministero dell’Istruzione;
è mancato completamente un supporto adeguato alle necessità ed esigenze dei soggetti con
disabilità, fisiche e cognitive, o con bisogni educativi speciali (DSA, etc.), i quali, ancor più degli altri
alunni, necessitano di un contesto scolastico concreto per uscire di casa e per relazionarsi con
compagni e insegnanti specializzati.
In secundis, riteniamo che la modalità della didattica a distanza non sia SCUOLA, anzi ne
rappresenti la distorsione e il sostanziale fallimento: non costituisce una modalità di insegnamento e di
apprendimento valida ed efficace; non è inclusiva e non permette alcuna socialità ed interazione
interpersonale tra alunni, e tra alunni e insegnanti. La DaD ha tradito in un sol istante tutti quelli che devono
essere i principi e gli obiettivi della scuola come istituzione formativa ed educativa, ha sconvolto la
quotidianità e compromesso la serenità delle famiglie italiane.
La DaD pertanto, se pure durante la prima fase dell’emergenza sanitaria ha potuto rappresentare
un’alternativa, resta inaccettabile ora che siamo entrati nella fase 3 (come anche confermato in questi
ultimi giorni da diversi medici), e lo sarà ancor meno a settembre, quando sarà cessato anche lo stato di
emergenza dichiarato dal Governo italiano fino al 31.7.2020.
La didattica a distanza protratta ad oltranza anche al rientro a settembre costringerebbe gli studenti,
già provati da questa modifica verificatasi ex abrupto nella loro vita scolastica, ad un perdurante isolamento
sociale, foriero di malessere fisico e mentale (laddove questi sintomi non si siano già manifestati). Essi
hanno l’assoluta necessità di relazionarsi con i coetanei e di uscire dal contesto familiare per sviluppare
armoniosamente la propria personalità ed un sano profilo psicologico. I bambini e i ragazzi confinati in casa
per un così lungo periodo (circa 3 mesi) si sono mostrati insofferenti, agitati o al contrario apatici, con
problematiche comportamentali di varia natura e sintomi di regressione (come emerso da un recente studio
dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova1) avendo visto rivoluzionata la scansione temporale delle proprie
giornate, costretti a trascorrere moltissimo tempo davanti a uno schermo, pratica fino ad ora grandemente
scoraggiata e osteggiata da qualsiasi pedagogista e psicologo infantile.
Numerosi professionisti (psicologi, psicoterapeuti, pediatri), italiani e stranieri, hanno confermato
che la situazione venutasi a creare a causa delle decisioni del Governo e dei Dirigenti scolastici ha
determinato, a causa delle misure di isolamento sociale, una “pandemia secondaria” per bambini e ragazzi,
con evidenti ricadute fisiche e psicologiche (ansia e disturbi depressivi derivanti dalla mancanza di contatti e
dalla paura del contagio, disagi emozionali, irritabilità, carenza di concentrazione, comportamenti regressivi,
disturbi del sonno e dell’alimentazione, sedentarietà e conseguente aumento di peso, disturbi alla vista,
emicranie, etc.).
La scuola rappresenta infatti l’occasione irrinunciabile di relazione nella formazione della
personalità dell’individuo: è il luogo in cui questo sperimenta il fecondo rapporto di apprendimento e di
scambio reciproco in uno spazio dedicato e altro rispetto all’ambiente domestico. Con la didattica a distanza
la scuola si è trasformata in una realtà bidimensionale avulsa dalle esperienze sensoriali diverse da quella
visiva.
Le domandiamo come può un insegnante, attraverso un monitor, instaurare con il bambino una
relazione empatica, capire i suoi errori ed interagire per poterli correggere, accendere nei propri scolari il
desiderio di imparare, la voglia di conoscere e di ricercare, indispensabile soprattutto nei primi anni di scuola
per poter svolgere poi un percorso di studio costruttivo ed equilibrato?
Peraltro, anche qualora si optasse per la Dad in forma mista, dividendo le classi in due gruppi (uno
in aula e l’altro a distanza), non si considera la frustrazione dei bambini che da casa vedono i compagni in
classe e con i quali non possono interagire.
Pensiamo infine alle persone con disabilità (come gli autistici), che a causa della estrema fatica a
socializzare e comunicare, interagiscono con le persone per mezzo di attività e approcci manuali, sensoriali,
e comunicazione aumentativa. La DaD è una metodologia del tutto inapplicabile a questi soggetti, per i quali
è altamente sconsigliato l’utilizzo di ausili tecnologici a causa di problematiche gravi inerenti il
comportamento, l’interazione, la “dipendenza”. In questi mesi, essi sono stati privati di ogni sostegno
educativo e terapeutico, subendo nella maggior parte dei casi una grave regressione cognitiva
comportamentale, difficilmente recuperabile. Per loro la ripresa scolastica in presenza, in aula, è
indispensabile.
1
https://www.primocanale.it/notizie/lock ... er-il-70--
220300.html
Il Comitato Tecnico Scientifico, pur esordendo con considerazioni analoghe a quelle sopra
esposte2, contraddittoriamente le smentisce e le trascura nella parte successiva della propria relazione,
laddove si dichiara che “alla riapertura delle attività didattiche in presenza, la modalità a distanza potrà
rappresentare un momento integrativo…, diversamente applicato e commisurato alle fasce di età degli studenti”,
lasciando piena discrezionalità alle singole Istituzioni scolastiche di “definire, in virtù dell’autonomia didattica,
modalità di alternanza / turnazione / didattica a distanza proporzionate all’età degli alunni e al contesto educativo
complessivo. In particolare, per gli ordini di scuola secondaria di I e II grado, al fine di ridurre la concentrazione di
alunni negli ambienti scolastici, potranno essere in parte riproposte anche forme di didattica a distanza” (pag.16).
1.3. Alcune problematiche connesse alla DaD non sono state assolutamente prese in considerazione. Ci
riferiamo alle conseguenze fisiche derivanti dall’uso, prolungato o meno, dei videoterminali necessari
per seguire le video-lezioni.
L’uso di attrezzature munite di videoterminali (VDT) è disciplinato in Italia dal Testo Unico sulla
Salute e Sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n.81/2008) al Titolo VII (artt.172-178) e all’Allegato XXXIV. La
normativa in questione stabilisce e prescrive in favore di lavoratori ADULTI:
• le caratteristiche che devono avere le apparecchiature in uso (schermo, tastiera, dispositivo di puntamento), la
postazione (sedile, piano di lavoro) e l’ambiente nel suo complesso (illuminazione, rumori, radiazioni, microclima,
areazione, pulizia);
• specifici obblighi in capo al Datore di Lavoro, tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute del lavoratore, analizzando i posti di lavoro con particolare riguardo a:
- i rischi per la vista e per gli occhi;
- i problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
- le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;
e a tal fine predisporre le seguenti dovute misure di prevenzione dei rischi:
- introdurre la sorveglianza sanitaria;
- organizzare le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l’uso di videoterminali al fine di evitare il ripetersi e
la monotonia delle operazioni;
- programmare le interruzioni dell’attività lavorativa al videoterminale (almeno 15 minuti ogni 120, ovvero 2
ore);
- elaborare ed attuare un piano specifico di formazione ed informazione per i lavoratori addetti ai videoterminali;
- sorveglianza sanitaria realizzata, ove necessario, attraverso visite mediche preventive, esami specialistici e/o
controllo oftamologico dei lavoratori; visite periodiche di controllo.
2
Pag. 2 Documento CTS 28.5.2020: «Tuttavia la stessa aggregazione rappresenta la forza e l’energia propulsiva del
sistema educativo; la sospensione delle attività scolastiche e il successivo isolamento hanno determinato una significativa
alterazione della vita sociale e relazionale dei bambini e ragazzi determinando al contempo una interruzione dei processi di crescita
in autonomia, di acquisizione di competenze e conoscenze, con conseguenze educative, psicologiche e di salute che non possono
essere sottovalutate.
La scuola inoltre è il contesto in cui ad ogni bambino viene data la possibilità di crescere e svilupparsi in modo
ottimale;…»
Dalla mancata osservanza di tali disposizioni possono derivare, oltre ad una responsabilità per il
datore di lavoro, effetti dannosi, anche irreparabili, per il lavoratore, quali:
- insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici, legati alla scorretta postura assunta;
- disturbi oculo-visivi;
- fatica mentale o stress.
Nessuna Istituzione invece si è preoccupata di verificare se fosse opportuno considerare
questi aspetti nella didattica a distanza a tutela degli scolari, soggetti sicuramente più deboli e con un
fisico in fase di crescita.
In merito alle video-lezioni, i genitori hanno autorizzato, in emergenza, il trattamento dei dati
personali e dei loro figli per accedere ed usufruire della piattaforma digitale da Voi scelta per svolgere la
DaD, ed il Garante della Privacy ha dichiarato3 in maniera eccessivamente semplicistica, che le scuole e le
università non dovessero richiedere il consenso al trattamento in quanto riconducibile alle funzioni
istituzionalmente assegnate ad esse. Noi riteniamo invece che la questione privacy non sia stata
adeguatamente analizzata ed è stato leso questo fondamentale diritto, immolandolo ad una non
specificata “esigenza superiore”.
1.4. Infine, fino ad oggi le Istituzioni e pure il CTS non hanno considerato le difficoltà per le famiglie di
conciliare una didattica sì strutturata con la ripresa del lavoro da parte dei genitori. Sicuramente non si
può risolvere la questione con l’affiancamento di babysitter o ancor meno dei nonni, visto che quest’ultima è
ritenuta la categoria più a rischio e di sicuro meno al passo con la tecnologia.
1.5. L’unica soluzione sarebbe che uno dei due genitori rinunciasse alla propria attività lavorativa, con
conseguente evidente perdita economica per l’intera famiglia, tralasciando ogni altro aspetto emotivorelazionale.
Soluzione palesemente ingiusta e impraticabile.
CONCLUDENDO: i ragazzi sono coloro che hanno pagato in misura maggiore le conseguenze
restrittive di questa emergenza sanitaria e i genitori per primi hanno notato la loro repulsione verso questo
metodo e sono fortemente provati dall’obbligo di dover effettuare le video-lezioni.
Pertanto, anche alla luce di tutto quanto su esposto, al fine di tutelare la salute psicofisica dei
ragazzi, SINALP, l'Associazione RETE SOCIALE ATTIVA e la Federazione Rinascimento Italia esprimono
il netto rifiuto a tale modalità di insegnamento, e sin d’ora affermano che i lavoratori interessati e le
famiglie iscritte non accetteranno di continuare a svolgere nel nuovo anno scolastico l’attività didattica
a distanza e RITENENDOVI personalmente responsabile di tutti i DANNI (salute psicofisica, danni
economici e di ogni altra natura) che una Vostra eventuale decisione di adozione della DaD causerà ai
ragazzi coinvolti.
*** *** ***
RIPRESA IN PRESENZA E MISURE APPLICABILI
Gli alunni hanno la stringente necessità di tornare in classe senza essere costretti a mantenere
distanziamenti fisici che potrebbero diventare un giorno distanziamenti affettivi e sociali dai propri coetanei,
3
https://www.garanteprivacy.it/home/docw ... eb/9300784
e senza essere costretti a portare mascherine per tutto l’arco della giornata, considerato che numerose e
autorevoli voci in campo medico sostengono l’inutilità quando non la dannosità di tale presidio, il quale può
persino diventare a sua volta veicolo di virus e batteri.
L’emergenza sanitaria è oramai in manifesta regressione e per legittime esigenze di sopravvivenza
economica e sociale sono ammessi gli assembramenti negli aerei, negli autobus, sono tollerati nelle spiagge
nel comparto della ristorazione e in tante altre realtà sociali. Questo certifica che gli studenti possano tornare
regolarmente in classe a settembre rispettando semplicemente alcune basilari regole di igiene, che
dovrebbero già essere note e normalmente applicate in ambienti condivisi come le scuole.
2.1. NON CONTAGIOSITÀ DEI BAMBINI/ADOLESCENTI E RIPRESA DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA IN
PRESENZA. ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE
Dal grafico sul numero dei decessi per fascia di età contenuto nel “Report sulle caratteristiche dei
pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia” pubblicato sul sito di Epicentro4 risulta che
alla data del 28 maggio 2020 nei bambini ed adolescenti fino ai 19 anni la mortalità sia bassissima (fascia 0-
9: 4, tutti pazienti con gravi patologie preesistenti come anche dichiarato nel Documento del CTS a pag.2;
fascia 10-19: zero).
Riconosce testualmente il CTS a pag. 2 nel comunicato del 28.05.2020 che “L’infezione da SARSCoV-
2 in Italia, nell’età evolutiva (0-18 anni), è stata a oggi, documentata in circa 4.000 casi: il 7% ha richiesto il
ricovero ospedaliero (più numerosi nel primo anno di vita e nell’età preadolescenziale) e 4 decessi (tutti in pazienti con
gravi patologie preesistenti). Nei bambini e nei ragazzi le forme cliniche sono prevalentemente paucisintomatiche, lievi
e/o moderate, eccezionalmente si sono avuti 3 casi gravi che hanno necessitato di cure intensive.” Già questi dati
paiono assai espliciti ed oggettivi nel quantificare il rischio pressoché nullo di diffusione del contagio tra
bambini in età scolare.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal CTS senza alcun richiamo scientifico specifico
(pag.2), grazie all’enorme quantità di dati raccolti ed analizzati dall’inizio della pandemia ad oggi in tutto il
mondo è risultato che non si è ancora a conoscenza di alcun bambino che abbia trasmesso il virus ad un
adulto e l’evidenza suggerisce che i giovani non svolgono un ruolo significativo nel contagio. Una revisione
sui casi pediatrici di coronavirus5 ha rivelato che “la commissione congiunta Cina/OMS non è stata in grado
di richiamare episodi nella ricerca di contatti in cui la trasmissione sia avvenuta da un bambino ad un
adulto”. La revisione della letteratura pediatrica pertinente sul coronavirus, condotta dal Dott. Alasdair
Munro e pubblicata in collaborazione con il RCPCH (The Royal College of Paediatrics and Child Health), ha
appurato dai casi oggetto di studio (tra cui quello del bambino di 9 anni infetto nelle Alpi francesi che non ha
trasmesso il virus SARS-CoV-2 a nessuno dei soggetti - ben 172 - con cui era entrato in contatto), che i
bambini hanno meno probabilità di contrarre l’infezione rispetto agli adulti e, anche in caso di contagio,
la malattia viene superata in modo tranquillo o addirittura senza sintomi. Inoltre, anche se infetti, essi
non sono in grado di diffondere il virus.
4
https://www.epicentro.iss.it/coronaviru ... ssi-italia
5
https://dontforgetthebubbles.com/the-mi ... ars-cov-2/;
https://adc.bmj.com/content/early/2020/ ... 020-319474.
LA INVITIAMO a leggere il post del Dott. Guido Silvestri (virologo docente alla Emory
University di Atlanta) che in data 29.5.20 si è espresso proprio in tal senso6.
Ancor più esplicito, il prof. Giulio Tarro, prestigioso scienziato e virogolo italiano, che, in
proposito, in un’intervista rilasciata in data 11.06.2020 al dott. Pierluigi Pietricola, allineandosi con le
dichiarazioni della funzionaria del gruppo tecnico dell’OMS, Maria Von Kerkhova, ha così concluso: “Da
un punto di vista scientifico, ha ragione la rappresentante dell’Oms: un asintomatico infettivo non esiste. Non avendo
sintomi in quanto non ha una grande quantità di virus al suo interno, non può infettare proprio per questa ragione,
come dimostrato anche dallo studio recente pubblicato su PubMed cui accennavamo le scorse volte. La Von Kerkhova,
tuttavia, ha precisato che sarebbe più corretto parlare di sintomatico lieve, cioè con pochi sintomi. Lei ha tenuto a fare
questa distinzione, che io trovo corretta sul piano scientifico. Se ci troviamo in una condizione di massima carica virale
da parte del virus, in un certo periodo dell’anno, a determinate temperature, in alcuni luoghi chiusi sovraffollati: in
questi casi, allora, le misure di distanziamento sociale e di protezione individuale hanno un senso anche
nell’eventualità di incontrare un sintomatico lieve. Ma se la situazione è quella in cui ci troviamo adesso, non hanno
proprio ragione di esistere.”7
I ricercatori hanno aggiunto che gli studi sui “gruppi familiari multipli” a Guanzhou, in Cina,
hanno suggerito che i bambini non sarebbero probabilmente il “caso indice”.
Del resto l’andamento del contagio da un punto di vista epidemiologico in Italia nei mesi di
maggio, giugno e luglio 2020 conforta, numeri alla mano, queste tesi, in quanto, pur a fronte della totale
riapertura delle attività sociali, il numero dei malati gravi è calato in modo costante e progressivo sino a
giungere a numeri poco significativi e comunque accettabili in un bilanciamento necessario di valori
costituzionali.
Non solo, ma come noto anche i contagiati sono oggi in gran parte asintomatici e dunque non
malati, non presentando per la stragrande maggioranza alcuna patologia tale da indurne il ricovero
ospedaliero, essendo la virulenza dell’infezione ridotta come riconosciuto da noti infettivologi.
Infine, in altri paesi europei le scuole hanno già ripreso in condizioni di completa normalità,
pre Sars-Cov-2:
in diversi Stati europei (Danimarca capofila, seguita da Norvegia, Germania; mentre Islanda e
Svezia non hanno mai chiuso), le scuole sono state già riaperte prevedendo lo svolgimento della didattica
all’aperto anche in considerazione delle condizioni climatiche favorevoli.
Considerato tutto ciò, è possibile anche in Italia una ripresa dell’attività scolastica IN AULA sin
dall’inizio del prossimo anno scolastico (2020-2021) previsto per il prossimo 14 settembre.
In Italia, l’emergenza sanitaria in fase di esaurimento può semmai rappresentare finalmente
l’occasione per PROGETTARE UNA SCUOLA DIVERSA, con un numero minore di studenti per classe
eliminando le “classi pollaio”, interventi strutturali con lavori di ristrutturazione e messa a norma degli
edifici scolastici (in alcuni casi fatiscenti e pericolosi), l’assunzione di nuovi insegnanti, l’introduzione di
una didattica all’aperto e/o in altri luoghi disponibili (culturali, sportivi, etc.) in collaborazione con gli enti
6
https://www.facebook.com/guido.silvestr ... 0108968079.
7
https://fondazionenenni.blog/2020/06/11 ... ientifico-
che-lo-dimostra/
locali o soggetti privati proprietari di strutture adeguate (musei, cinema, palestre), anche ampliando e
variando la tipologia di attività svolte dagli studenti.
Per far ciò sarebbe auspicabile far convergere le ingenti somme che il Governo ha invece stanziato
per altri progetti (sempre riconducibili alla dad)8 verso questi obiettivi, oltre che alla creazione di nuovi
spazi, ove possibile, all’interno delle scuole e all’approvvigionamento dei materiali per l’igiene personale, la
pulizia e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature; il tutto sicuramente più utile oggi per garantire
la ripartenza a Settembre della didattica in presenza.
2.1.1. SULLE MISURE ORGANIZZATIVE - DISTANZIAMENTO FISICO
Nel complesso riteniamo corrette le “misure organizzative generali” previste nel Documento
28.5.20, ad eccezione del distanziamento fisico tra alunni e tra alunni ed insegnante in ogni locale scolastico
e all’aperto, e durante l’attività di educazione fisica, e del pasto in “lunch box”.
“Non c’è alcuna evidenza scientifica per cui dobbiamo stare distanti”, così dichiara il Dott.
Alberto Zangrillo, Primario Terapia intensiva generale e cardiovascolare del San Raffaele di Milano.9
La scuola è una comunità di persone, fatta di vicinanza, il mangiare insieme, condividere un
compito (o copiarlo), scambiarsi uno sguardo furtivo. La scuola è corpo, quello degli alunni e quello del
docente. Il maestro che guida materialmente la mano del bambino che sta imparando a scrivere, che lo aiuta
in una attività laboratoriale 10. Tutto ciò non si può DISTANZIARE.
Per la fascia d’età 0-6 anni, poi, è impensabile che i bambini possano mantenere una qualsiasi
distanza interpersonale dai propri amichetti o dalle maestre. Il rapporto maestra-bambino si crea soprattutto
attraverso piccoli gesti quali un abbraccio, una carezza, il tenersi per mano, e tra i bimbi è inevitabile e
necessario per il loro sviluppo psicofisico ed emotivo il contatto fisico.
Insensata nonché contraria alle disposizioni attualmente in vigore (per ultimo il DPCM
17.5.2020) è la proposta, non potendosi garantire un distanziamento fisico per questa fascia di età, di far
indossare al personale sia la mascherina che “ulteriori dispositivi” (es. guanti, dispositivi di protezione degli
occhi, viso e mucose). Il CTS ha considerato il trauma psicologico che subiranno certamente questi bambini
al momento dell’incontro con la maestra-astronauta (le mancherà solo la tuta … o le faranno indossare anche
quella?) e durante la loro permanenza a scuola?
Per i bambini con disabilità psichica e/o intellettiva, come ad esempio gli autistici, che
mostrano una compromissione nelle abilità di comprendere ed interpretare in modo corretto i segnali sociali,
il distanziamento è una condizione inaccettabile in quanto gesti ed espressioni che sono parte integrante della
comunicazione umana sono invece per loro poco chiari e quindi necessitano di un lavoro di squadra sulla
continuità ed inclusione per il raggiungimento degli obiettivi che la scuola si prefigge di portare a termine
come previsto dal PEI. L’autistico è propenso all’isolamento, ha la tendenza ad escludere persone ed oggetti
8 400 milioni di euro per introdurre la banda ultralarga nelle scuole come da Piano Scuola 2020 approvato il 5 Maggio c.a.;
integrazione dei fondi per le piattaforme per la didattica a distanza di cui all’art.120 del Decreto Cura Italia; ampliamento del
“fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” ex L.296/2006, per la parte relativa alla dad, come da art.231 del D.L.
n.34/20 (c.d. D. Rilancio).
9
https://www.liberoquotidiano.it/news/scienzetech/
22696637/alberto_zangrillo_coronavirus_falsi_miti_fase2_mascherine_distanziamento_sociale.html
10 De Angelis Pietro:
https://www.girodivite.it/La-scuola-del ... -anti.html
estranei, denota difficoltà di comunicazione, linguaggio ed interazione sociale, che variano da lieve, grave, a
molto grave. L’ambiente domestico e quello scolastico, appositamente studiato, sono utili, se non essenziali,
al perseguimento degli obiettivi fissati. Può accadere che il soggetto, a causa di cambiamenti delle proprie
abitudini, vada in panico, anche manifestando attacchi d’ira o autolesionismo, peggio ancora se evidenziamo
le esigenze dei tetraplegici che hanno bisogno anche dell'assistente all'igiene personale anche per poter
andare semplicemente in bagno.
Basterebbe semplicemente affidarsi al buonsenso delle persone (personale scolastico, insegnanti,
genitori), disponendo frequenti lavaggi delle mani con acqua e sapone, areazione frequente degli ambienti
scolastici (5-10 min. ogni ora), permanenza domiciliare fiduciaria dello studente in caso di comparsa di
sintomi, ed eventualmente la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso. Una buona campagna di
sensibilizzazione potrebbe indirizzare i genitori ad un comportamento responsabile.
2.1.2. SULLE MISURE IGIENICO SANITARIE DELL’AMBIENTE
In merito alla sanificazione, sarebbe opportuno che essa venga svolta solo a fine giornata
scolastica, allorquando gli studenti hanno già lasciato la struttura, e con successiva areazione dei locali
sanificati; limitare allo stretto necessario l’utilizzo di soluzioni igienizzanti per le mani.
Sul mantenimento ininterrotto dell’apertura delle finestre nei servizi igienici, sarebbe opportuno
evitare ciò nel periodo invernale, potendo effettuare come negli altri locali dell’istituto un ricambio d’aria
costante da parte dei collaboratori scolastici o installando dispositivi idonei.
2.1.3. SULLE MISURE IGIENICO SANITARIE PERSONALI - USO DELLA MASCHERINA E/O DI ALTRI DPI
Il CTS prescrive l’uso delle mascherine chirurgiche a tutto il personale scolastico – docente e
non (rifornito dalla scuola) – e a tutti gli studenti di età superiore ai 6 anni, per l’intera permanenza nei locali
scolastici. Per la maggioranza degli alunni ciò si traduce in un obbligo di utilizzo per 8 ore giornaliere quasi
consecutive.
RIFIUTIAMO CATEGORICAMENTE tale misura.
La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, in un documento ufficiale pubblicato il 6 aprile
202011, dichiara che “al momento non ci sono prove che indossare una maschera (sia medica o altri tipi) da parte di
persone sane in un contesto di comunità più ampio, compreso l’utilizzo diffuso nella comunità, possa impedire loro di
contrarre virus respiratori, incluso il Covid-19. Le mascherine chirurgiche devono essere riservate agli operatori
sanitari. L’uso di mascherine chirurgiche nella comunità può creare un falso senso di sicurezza, con l’abbandono di
altre misure essenziali, come le pratiche di igiene delle mani e il distanziamento sociale”.
Dal punto di vista scientifico, un recente esame della letteratura, in cui sono stati analizzati 17 dei
migliori studi sul tema, ha concluso che: "Nessuno degli studi ha stabilito una relazione conclusiva tra l'uso di
mascherina/respiratore e protezione contro l'infezione da influenza". È interessante notare come non sia stato
condotto un solo studio per dimostrare che una mascherina di stoffa o N95 abbia un qualche effetto sulla
trasmissione del virus COVID-19. Le raccomandazioni devono pertanto basarsi su studi sulla trasmissione
11
https://www.who.int/publications-detail ... ealthcare-
settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
del virus influenzale. E, come ampiamente dimostrato dalla letteratura medica, non ci sono prove
conclusive della loro efficacia nel controllo della trasmissione virale.
È più che lecito chiedersi se ci siano invece dei pericoli nell'indossare una mascherina,
soprattutto per lunghi periodi. Diversi studi hanno effettivamente dimostrato come sussistano rischi anche
gravi per la salute. Oggi sono numerosi i medici (tra cui il Dott. Antonio Lazzarino della University College
London, illustre epidemiologo e consulente del Governo inglese con un articolo sul British medical Journal12,
il Dott. Alberto Donzelli, specialista in igiene e medicina preventiva, in uno studio pubblicato su Repository
di Epidemiologia e prevenzione) che confermano come l’obbligo imposto da alcune istituzioni (in particolare
in Italia) sull’uso delle mascherine trascurerebbe alcuni effetti collaterali molto dannosi, fino a complicazioni
anche letali, e specificamente:
1) possono dare un falso senso di sicurezza e indurre le persone a ridurre il distanziamento sociale e il
lavaggio delle mani;
2) compromettono considerevolmente la qualità e il volume della conversazione tra le persone, che
inconsciamente tenderanno ad avvicinarsi;
3) facendo entrare negli occhi l’aria calda e umida che si espira, possono dare fastidio agli occhi, spingendo
le persone a toccarseli col rischio di infettarsi;
4) causano mal di testa, accumulo di anidride carbonica nel sangue (c.d. ipercapnia) e riduzione
dell’ossigenazione del sangue (c.d. ipossia) con conseguenti difficoltà respiratorie e aumento della
diffusione del virus.
Per quanto riguarda la causa del mal di testa, sebbene la pressione stessa della mascherina possa avere un
ruolo importante, l'ipossia e/ o l'ipercapnia rappresentano la causa principale. Infatti una frazione di
anidride carbonica espirata in precedenza è inalata ad ogni ciclo respiratorio facendone aumentare in modo
eccessivo la quantità nel sangue e riducendone contemporaneamente l’ossigenazione. È noto che la
mascherina N95, se indossata per ore, può ridurre l'ossigenazione del sangue fino al 20%, il che può portare a
una perdita di coscienza e causare un grave peggioramento della funzione polmonare nelle persone affette da
malattie polmonari, come la BPCO - broncopneumopatia cronica ostruttiva, l'enfisema o la fibrosi
polmonare, o in pazienti con cancro ai polmoni o che hanno avuto un intervento chirurgico ai polmoni.
La maggior parte degli studi concordano dunque sul fatto che la mascherina N95 possa causare ipossia e
ipercapnia significative, ma anche un altro studio condotto sulle mascherine chirurgiche ha rilevato
riduzioni significative di ossigeno nel sangue.
Inoltre l’uso di questo dispositivo, aumentando la frequenza e la profondità della respirazione, spingono
il virus più in profondità nei polmoni e peggiorano anche le condizioni cliniche delle persone già infette.
L'importanza dei risultati degli studi considerati è che un calo dei livelli di ossigeno è associato, nel caso
delle malattie infettive respiratorie, proprio a un deterioramento dell'immunità. Gli studi hanno dimostrato
che l'ipossia può inibire il tipo di cellule immunitarie principali utilizzate per combattere le infezioni virali
chiamate CD4+ (una sottopopolazione linfocitaria). Questo non solo riduce le difese immunitarie verso
qualunque infezione, tra cui Covid-19, ma rende le conseguenze di una qualunque infezione molto più
12
https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m2003.full.pdf
gravi. Basso contenuto di ossigeno promuove anche la flogosi sistemica e locale e la conseguente crescita e
diffusione dei tumori. Episodi ripetuti di ipossia sono inoltre ritenuti fattori di rischio significativo per
aterosclerosi, infarti cardiaci e ictus;
5) sebbene impedire la trasmissione da persona a persona sia la chiave per limitare l’epidemia, finora è stata
data poca importanza agli eventi che si verificano dopo che una trasmissione si è verificata, quando
l’immunità innata svolge un ruolo cruciale. Lo scopo principale della risposta immunitaria innata è prevenire
immediatamente la diffusione e il movimento di agenti patogeni estranei in tutto il corpo. L’efficacia
dell’immunità innata è fortemente dipendente dalla carica virale. Se le maschere facciali determinano un
ambiente umido in cui il SARS-CoV-2 può rimanere attivo a causa del vapore acqueo continuamente fornito
dalla respirazione e catturato dal tessuto della maschera, determinano un aumento della carica virale e
quindi possono causare una sconfitta dell’immunità innata e un aumento di infezioni. Questo fenomeno
può anche interagire con i punti precedenti e potenziarli.
Nuove prove suggeriscono infine che in alcuni casi il virus può penetrare anche nel cervello attraverso i
nervi olfattivi. Indossando una mascherina, i virus espirati non saranno espulsi ma si concentreranno nei
passaggi nasali, entreranno nei nervi olfattivi e viaggeranno fino nel cervello 13.
Vi sono poi altri studi che vorremmo sottoporre alla Sua attenzione:
Il dott. Alberto Donzelli, specialista in igiene e medicina preventiva, in uno studio pubblicato su
Repository di Epidemiologia e Prevenzione, evidenzia che “....in soggetti infetti inconsapevoli, in cui l’emissione
di virus è massima nei due giorni precedenti i sintomi, la mascherina obbliga a un continuo ricircolo respiratorio dei
propri virus, aggiungendo la resistenza all’esalazione, con concreto rischio di spingere in profondità negli alveoli una
carica virale elevata, che poteva essere sconfitta dalle difese innate se avesse impattato solo con le vie respiratorie
superiori. ”
13 Fonti bibliografiche:
- Bin-Reza F et al. The use of mask and respirators to prevent1. transmission of influenza: A systematic review of the scientific
evidence. Resp Viruses 2012;6(4):257-67.
- Zhu JH et al. Effects of long-duration wearing of N95 respirator and surgical facemask: a pilot study.
- J Lung Pulm Resp Res 2014:4:97-100. Ong JJY et al. Headaches associated with personal protective3. equipment- A crosssectional
study among frontline healthcare workers during COVID-19. Headache 2020;60(5):864-877.
- Bader A et al. Preliminary report on surgical mask induced4. deoxygenation during major surgery. Neurocirugia
2008;19:12-126.
- Shehade H et al. Cutting edge: Hypoxia-Inducible Factor-15. negatively regulates Th1 function. J Immunol 2015;195:1372-
1376. Westendorf AM et al. Hypoxia enhances immunosuppression by6. inhibiting CD4+ effector T cell function and promoting
Treg activity. Cell Physiol Biochem 2017;41:1271-84. Sceneay J et al. Hypoxia-driven immunosuppression contributes7. to the
pre-metastatic niche. Oncoimmunology 2013;2:1 e22355. Blaylock RL. Immunoexcitatory mechanisms in glioma8. proliferation,
invasion and occasional metastasis. Surg Neurol Inter 2013;4:15. - Aggarwal BB. Nucler factor-kappaB: The enemy within.
Cancer9. Cell 2004;6:203-208. Savransky V et al. Chronic intermittent hypoxia induces10. atherosclerosis. Am J Resp Crit Care
Med 2007;175:1290-1297. Baig AM et al. Evidence of the COVID-19 virus targeting the11. CNS: Tissue distribution, host-virus
interaction, and proposed neurotropic mechanisms. ACS Chem Neurosci 2020;11:7:995-998. Wu Y et al. Nervous system
involvement after infection with12. COVID-19 and other coronaviruses. Brain Behavior, and Immunity, In press. Perlman S et al.
Spread of a neurotropic murine coronavirus into13. the CNS via the trigeminal and olfactory nerves. Virology 1989;170:556-560.
Se uniamo la quasi certa errata gestione della mascherina da parte della popolazione pediatrica
con questi rischi, appare evidente che il bilanciamento rischio-beneficio penda decisamente verso il rischio,
piuttosto che verso il beneficio.
Ancora il Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria ufficio 5
prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale, nella Nota n. 0010736 del 29/03/2020 ha
chiarito fra l'altro che "I dati attualmente disponibili non supportano la trasmissione per via aerea di SARSCoV-
2, fatta eccezione per i possibili rischi attraverso procedure che generano aerosol se eseguite in un
ambiente inadeguato (non in stanza di isolamento con pressione negativa) e / o in caso di utilizzo di
dispositivi di protezione individuali (DPI) inadeguati".
Lo European Centre for Disease Prevention and Control, in un suo recente documento “Using
face masks in the community” del 8 aprile 2020,
(
http://www.ecdc.europa.eu/sites/default ... scommunity.
pdf) ha precisato che: “ Esiste il rischio che la rimozione impropria della maschera, la manipolazione di
una maschera contaminata o una maggiore tendenza a toccare il viso mentre si indossa una maschera da parte di
persone sane possano effettivamente aumentare il rischio di trasmissione .”
Sul punto si è espresso anche il dott. Antonio Lazzarino, epidemiologo presso l’University
College London, con un articolo sul British medical Journal:
https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m2003.full.pdf: “In conclusione, a differenza di Greenhalgh et al.,
Crediamo che il contesto dell'attuale pandemia covid-19 sia molto diverso da quello dei "paracadute per saltare fuori
dagli aeroplani", [7] in cui la dinamica del danno e della prevenzione sono facili da definire e persino da quantificare
senza la necessità di studi di ricerca. È necessario quantificare le complesse interazioni che potrebbero benissimo
operare tra effetti positivi e negativi dell'uso di maschere chirurgiche a livello di popolazione. Non è tempo di agire
senza prove.”
Segnaliamo, infine, il rapporto pubblicato ISS COVID 19 nr. 25/2020 contenente le
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie, il quale, nella tabella a pag. 4,
riporta la persistenza di particelle infettanti sulle superfici, che sullo strato esterno delle mascherine presenta
il dato temporale in assoluto più alto ovvero di ben 7 giorni, confermando che la mascherina, lungi
dall’essere una efficace protezione, costituisce un pericoloso veicolo di contagio.
Alla luce di quanto sopra appare quanto meno imprudente e non supportata scientificamente
l'imposizione di mascherina alla popolazione pediatrica, che dovrebbe indossarla per molte ore al giorno,
nella quasi certezza di una non corretta gestione della stessa e in presenza di non trascurabili rischi per la
salute.
In base al principio di precauzione, la dotazione in uso della stessa mascherina alla collettività
scolastica indistintamente (e persino all’aperto) non può essere consigliato né tantomeno reso obbligatorio.
Dal punto di vista legale, vietare l’accesso a scuola ai bambini senza mascherina costituisce un
abuso al diritto costituzionale all’istruzione che non può essere compresso per DPCM e nemmeno per
decreto legge. Esiste già un precedente: il decreto Lorenzin del 2017, che inizialmente prevedeva
l’esclusione da scuola anche dei bambini oltre i 6 anni privi di vaccinazione, è stato modificato in quanto
lesivo del diritto costituzionale all’istruzione. Ne consegue che non si può imporre la mascherina a scuola, se
non in palese violazione di diritti costituzionali inderogabili.
Su tali premesse, aggiungiamo infine alcuni nostri personali riflessioni/quesiti, sui quali
attendiamo precise delucidazioni operative:
- Come faranno i bambini a distinguere la propria mascherina da quella dei compagni? Ci verrà richiesto di
metterci d’accordo con gli altri genitori sul colore o la fantasia per evitare doppioni?
- Dovremo dotare nostro/a figlio/a di un porta mascherina ove riporla in sicurezza (sia per l’igiene che per
evitare scambi)?
- Ogni quanto tempo dovranno essere sostituite?
- Quale procedura bisogna seguire per il cambio? Come credono i membri del CTS e il Ministero che un
bimbo dell’età di 6 anni possa evitare il continuo contatto della mascherina con le mani o eseguire la sua
sostituzione secondo la corretta procedura? Le mascherine sostituite, se lavabili, verranno rese? Dove
verranno allocate dopo l’uso? Se smaltite a scuola, è necessaria una raccolta differenziata specifica?
- Chi sopporterà i costi di tale dispositivo per almeno 200 giorni l’anno di attività, o ancor più qualora la
mascherina dovesse essere sostituita più volte al giorno? Verrà fissato un prezzo calmierato dallo Stato?
Verranno introdotte agevolazioni, o addirittura lo Stato si farà carico della fornitura gratuita a tutte le
famiglie italiane, quantomeno per gli studenti per cui vige l’obbligo di istruzione?
- Ove ne venisse confermato l’uso obbligatorio, quale soggetto, fisico o giuridico, ne garantirà la sicurezza
per la salute dei nostri figli (il D.S., gli insegnanti, il Ministero, il pediatra)? In caso di conseguenze
(fisiche o psichiche) riconducibili all’uso della mascherina, chi se ne assume la responsabilità?
- Sarà previsto un controllo preventivo (visita medica), e se sì da parte di quale professionista, per valutare
lo stato di salute di ciascun alunno e l’idoneità all’uso e, successivamente, regolari controlli periodici per
verificare l’esistenza di variazioni, fisiche o psicologiche, nello studente dovute all’uso di tale
dispositivo?
- Saranno ammessi esoneri in caso di non idoneità all’uso attestata da certificato medico?
2.1.4. USO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DELLE MASCHERINE PER SOGGETTI DISABILI E
AUTISTICI
Il DPCM 17.5.2020 (l’ultimo in ordine di tempo) ha disposto all’art.3 co. 2, che “Non sono soggetti
all’obbligo (delle mascherine) … i soggetti con forme di disabilità … ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.
Invece il CTS prescrive al personale docente, ritenendo non sempre possibile garantire il
distanziamento fisico da questi studenti, di indossare la mascherina ed utilizzare “ulteriori dispositivi” (es.
guanti in nitrile e dispositivi di protezione degli occhi, viso e mucose).
Ciò è inaccettabile oltre che illegittimo, in quanto contrario alle disposizioni di cui sopra.
I bambini/ragazzi con disabilità, in particolare gli autistici, affetti da disabilità psichica o
intellettiva (ovvero di un disturbo con esordio nel periodo dello sviluppo che comprende deficit del
funzionamento sia intellettivo che adattivo negli ambiti concettuali, sociali e pratici), avranno notevoli
difficoltà a potersi reinserire in un contesto scolastico se in esso saranno presenti barriere di distanziamento
personale e persone che indossano dispositivi di protezione. Per loro infatti è oggettivamente difficile, se non
impossibile, indossare le mascherine e per tale motivo i vari Decreti li hanno esonerati, unitamente alle
persone che interagiscono con essi, in quanto la vista di soggetti col viso coperto ed indisposte
all’avvicinamento potrebbe generare loro uno shock, che determinerebbe probabilmente la perdita dei
risultati conseguiti in mesi e mesi di terapie, con danni permanenti.
2.1.5. Un’ultima precisazione nel caso Lei pensasse anche all’uso obbligatorio dei GUANTI.
Anch’essi risultano più pericolosi che utili come confermato da ultimo anche dall’OMS. Per poter
avere una qualche utilità nella riduzione della diffusione del Covid-19 infatti essi dovrebbero essere indossati
esclusivamente dal personale sanitario che entra in contatto con i pazienti affetti dal virus. Un uso invece
generalizzato, da parte della collettività intera, può rivelarsi controproducente, in quanto un soggetto che
tocca superfici infette con i guanti può diffondere il virus su altre superfici. In merito si è espressa anche
l’Ausl di Piacenza 14. Inoltre, l’uso prolungato degli stessi (così come lavaggi ripetuti con detergenti) rischia
di togliere alla mano la sua barriera naturale chiamata “mantello idrolipidico”, che serve per proteggere le
mani dall’aggressione di virus e batteri e che, se distrutto, necessita di qualche ora per riformarsi.
SINALP, RETE SOCIALE ATTIVA e Federazione Rinascimento Italia - in nome e per conto
delle famiglie e dei loro figli e dei lavoratori del comparto – non intendono accettare alcuna misura di
distanziamento sociale, né obbligo di mascherina e La invitano a non emanare alcuna delibera che
impedisca un pieno ritorno alla normalità della didattica e delle condizioni di frequentazione della
scuola.
Gli stessi Le comunicano sin d’ora che La riterranno personalmente responsabile di tutti i
DANNI (alla salute psicofisica, danni economici e di ogni altra natura) che Sue eventuali decisioni di
adozione di suddette misure causeranno al loro figlio/a, anche ai sensi dell’art. 5 della Convenzione di
Oviedo del 4.04.1997, resa esecutiva con Legge n. 145/2001.
2.1.6. GESTIONE DI UN ALUNNO CON SINTOMI DA COVID-19
Le misure organizzative previste dal recente rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 21.08.2020
appaiono non condivisibili sotto molteplici profili con particolare riferimento alle modalità di gestione
Gli senari e le procedure obbligatorie previste dal richiamato testo regolamentare non possono
essere condivise in quanto costituiscono violazione di insopprimibili libertà costituzionali a fronte di mero
sospetto di presenza della malattia che cagionano ingiustificate limitazioni sia per l’alunno che per la
famiglia interessata dalle misure restrittive
Alla luce di quanto sopra pertanto i genitori da noi rappresentati
NON AUTORIZZANO ALCUNO SPOSTAMENTO del/della loro figlio/a fuori dalla sede scolastica né
misure restrittive e/o forme di isolamento precauzionale interno all’istituto da parte di qualsivoglia autorità
pubblica e/o da personale ospedaliero o scolastico, in assenza di almeno uno dei genitori rappresentati dalle
scriventi associazioni e senza il consenso scritto del suddetto genitore.
Non verrà accettata alcuna misura di gestione dei ragazzi con eventuali sintomi da Sars-Cov-
2 o di qualsiasi altra natura senza esplicita autorizzazione della famiglia di appartenenza.
14
https://www.liberta.it/news/cronaca/202 ... ni-pulite/
Quindi La riteniamo sin d’ora personalmente responsabile di tutti i DANNI (salute
psicofisica, danni economici e di ogni altra natura) che Sue eventuali decisioni di adozione di tali
misure causeranno al ragazzo. Il prelievo non autorizzato dei figli configura anche illecito penale, che
pertanto i familiari si riservano di segnalare nelle competenti sedi.
*** *** ***
L’art. 34 della nostra Costituzione prevede che “LA SCUOLA È APERTA A TUTTI”.
Gli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana sanciscono il fondamentale diritto all’istruzione. Le
Istituzioni hanno il DOVERE di garantire questo diritto e, nel pieno rispetto dell’art.3 della
Costituzione, di renderlo fruibile da tutti gli studenti, offrendo loro le stesse opportunità ed i medesimi
strumenti di crescita.
Come dichiarato dal Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia 15, i principi ed i diritti
fondamentali sanciti e fissati nella nostra Carta Costituzionale non possono essere sospesi nemmeno in fase
emergenziale, ma al più modulati in base alle specificità della contingenza, mediante il ricorso a criteri tra
cui la proporzionalità e la temporaneità. Nella fase attuale e futura, ogni limitazione a detti principi non trova
più giustificazione alcuna.
Attraverso la didattica a distanza e ogni altra imposizione che si intende introdurre per la ripresa
delle attività scolastiche (utilizzo di DPI obbligatori, distanziamento interpersonale), lo Stato ed i soggetti
ad esso subordinati (tra cui i Dirigenti Scolastici) certo non assolvono a questo dovere nei confronti di
alcun soggetto, dai bimbi più piccoli (frequentanti i servizi per l’infanzia e la scuola primaria) ai ragazzi in
età adolescenziale ed universitari; dalle persone diversamente abili con difficoltà dell’apprendimento e seri
limiti e difficoltà nella socializzazione, agli studenti socialmente ed economicamente svantaggiati e disagiati,
che si rischia di perdere definitivamente.
Si deve anche considerare che l’Istituto Scolastico (o, per esso, l’ente statale o comunale
competente) ha stipulato con i genitori dei ragazzi, al momento dell’iscrizione, un contratto che non prevede
la didattica a distanza o altra forma di limitazione alle modalità di frequentazione e svolgimento delle lezioni.
Ne discende che, ove tali misure venissero adottate in assenza di una chiara e concreta situazione
emergenziale, esse determinerebbero una palese violazione del rapporto contrattuale, con conseguenti
responsabilità in capo al D.S. ed Ente pubblico o gestore privato, nonché una violazione dell’obbligo
d’istruzione riguardante la fascia tra i 6 e i 16 anni che lo Stato deve garantire.
Si consideri altresì che la Dad ed il distanziamento interpersonale di un metro sono del tutto
incompatibili con specifiche metodologie di insegnamento (quali il metodo Montessori o Steineriano)
diffuse sul territorio italiano, che già per tutta la durata del lockdown sono state quasi completamente
trascurate, così come per gli alunni con disabilità, ai quali, per i motivi già citati, in tali condizioni verrebbe
completamente precluso l’accesso a scuola.
Alla luce di tutto quanto su esposto, considerata la manifesta avversione dei ragazzi, già
evidenziata nella presente diffida, alla DaD e la sua necessità di tornare il prima possibile a condurre una vita
serena e gioiosa senza limitazioni, nonché la descritta probabile compromissione della salute psico-fisica
15
https://www.cortecostituzionale.it/jsp/ ... annuale.do
dello stesso in caso di adozione delle misure di protezione suggerite dal CTS, nel suo esclusivo interesse Le
comunichiamo che LE FAMIGLIE DA NOI RAPPRESENTATE NON DARANNO IL CONSENSO
alla partecipazione dei ragazzi ALLA DIDATTICA A DISTANZA a decorrere dal nuovo anno
scolastico (2020-2021) e, nel caso in cui il rientro a scuola in presenza sia vincolato a forme di
distanziamento sociale e/o all’uso di mascherine e/o altri dpi, La riteniamo sin d’ora personalmente
responsabile di tutti i DANNI (salute psicofisica, danni economici e di ogni altra natura) che Sue
eventuali decisioni di adozione di tali misure causeranno ai ragazzi.
Il danno alla salute psicofisica dei ragazzi configura anche illecito penale, che pertanto i
familiari da noi rappresentati si riservano di segnalare nelle competenti sedi.
Al fine di evitare ciò, confidando nella Sua comprensione e consapevoli delle difficoltà attraversate
dagli istituti scolastici in questo periodo, Le chiediamo di voler dare immediato riscontro a questa nostra
lettera e diffida al contempo, attivandosi sin d’ora direttamente e con i competenti Organi dello Stato a
favore di una ripresa “normale” dell’attività scolastica a settembre.
Distinti saluti.
Per SINALP Dr. Andrea Monteleone, Gaetano Bonura
Per SINALP SCUOLA Dr. Gaetano Giordano
Per RETE SOCIALE ATTIVA Avv. Stefania Virga, Avv. Marzia Giacalone, Dr.ssa Serena Giuliano
Per FEDERAZIONE RINASCIMENTO ITALIA, Avv. Rocco Sardo, Nazzareno Oberto
18 pagine di argomentazioni e decisioni al riguardo con tante opinioni e soprattutto del buonsenso ... per gli altri libera scelta nel cestinarlo ...