DecretoLegge n. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”)

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DecretoLegge n. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”)

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Sommario
1. PREMESSA ......................................................................................................................................... 3
2. ART. 24 – Esclusione dei versamenti IRAP .................................................................................. 3
3. ART. 25 - Contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi ............................ 4
4. ART. 26 – Incentivi alla capitalizzazione delle imprese di medie dimensioni ..................... 6
5. ART. 28 – Bonus locazioni immobili (vd. Allegato 1 per riepilogo società del Gruppo) .... 6
6. ART. 119 - Interventi di riqualificazione energetica - Detrazione del 110% .............. Errore. Il segnalibro non è definito.
7. ART. 120 - Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro .......................... 9
8. ART. 121 - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo .............................................. 9
9. ART. 122 – Cessione dei crediti d’imposta ................................................................................... 9
10. ART. 123 – Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa ..... 10
11. ART. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro .................. 10
12. ARTT. 126 – 127 – Effettuazione dei versamenti sospesi e versamento delle ritenute non operate ....................................................................................................................................................... 11
13. ART. 135 – Contributo unificato - Sospensione del termine per il computo delle
sanzioni da ritardato versamento e nuove norme per le udienze .................................................. 12
14. ART. 140 – Rinvio del termine per la moratoria delle sanzioni per l’invio dei
corrispettivi telematici ............................................................................................................................ 13
15. ART. 143 – Procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle e-
fatture ......................................................................................................................................................... 13
16. ART. 144 – Avvisi bonari - Sospensione pagamenti ............................................................. 13
17. ART. 145 – Compensazione volontaria con crediti d’imposta ............................................ 13
18. ART. 147 – Incremento del limite per le compensazioni orizzontali ................................. 14
19. ART. 149 – Accertamenti con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale -
Sospensione dei pagamenti ................................................................................................................... 14
20. ART. 150 – Restituzione di somme indebitamente erogate ................................................. 15
21. ART. 151 – Sanzioni accessorie per commercianti e professionisti ................................... 15
22. ART. 153 – Blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni - Sospensione ...... 15
23. ART. 154 – Cartelle di pagamento e altri atti – Sospensione pagamenti - Cartelle di
pagamento e altri atti – Sospensione pagamenti ............................................................................... 16
24. ART. 157 – Atti impositivi - Proroga dei termini di decadenza .......................................... 17
25. ART. 158 – Termini per il ricorso - Cumulo tra istanza di adesione e sospensione
straordinaria.............................................................................................................................................. 18
26. ART. 186 – Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2020 ..................................... 18
27. ART. 217 – Fondo sportivo per il rilancio del sistema sportivo nazionale ....................... 18


1. PREMESSA
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 19.05.2020 (c.d. Decreto Rilancio), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Il Decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.05.2020. Il Decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Di seguito le principali novità in ambito fiscale di rilevante importanza nell'ambito del comparto dei giochi e scommesse.
*
2. ART. 24 – Esclusione dei versamenti IRAP
I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:
• del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
• della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).
Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).
Contribuenti che restano obbligati al versamento
Sono espressamente esclusi dal beneficio (e quindi versano il saldo 2019 e gli acconti 2020 secondo le consuete modalità), indipendentemente dal volume di ricavi:
• gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
• le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
• le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).



Ammontare del saldo 2019 escluso dal pagamento
Di regola il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito indicata nel rigo IR26 della dichiarazione IRAP 2020.
Ammontare del primo acconto 2020 escluso dal pagamento
Il versamento della prima rata è escluso “nella misura prevista” dall’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001 ovvero dall’art. 58 del DL 124/2019 e, dunque, in misura pari al:
• 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
• 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.
Scomputo del primo acconto dall’imposta dovuta a saldo
L’importo del primo acconto non corrisposto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta dovuta a saldo per il 2020.
In pratica, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata entro il 30.11.2020 (per i soggetti “solari”), anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.
*
3. ART. 25 - Contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto alle imprese (anche agricole) e ai titolari di reddito di lavoro autonomo con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro .
Sono esclusi:
• i soggetti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
• i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 38 del DL 18/2020);
• professionisti iscritti ad un Ordine.
Il contributo spetta a condizione che fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.

L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:
• 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
• 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
• 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.
È previsto un contributo minimo, pari a:
• 1.000,00 euro per le persone fisiche;
• 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti sopra definiti.
Modalità e termini di presentazione dell’istanza
L’istanza:
• deve essere presentata esclusivamente in via telematica;
• deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione;
• deve contenere anche l’autocertificazione di regolarità antimafia dei soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell’art. 85 del DLgs. 159/2001, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto legislativo.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti:
• le modalità di effettuazione dell’istanza;
• il suo contenuto informativo;
• i termini di presentazione della stessa;
• ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni in esame.
Erogazione del contributo
Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
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4. ART. 26 – Incentivi alla capitalizzazione delle imprese di medie dimensioni
Sono previste misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, che si sostanziano:
• in un credito d’imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di società danneggiate dalla pandemia COVID-19;
• in un credito d’imposta commisurato alle perdite delle suddette società che ricevono i conferimenti;
• nell’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni emesse dalle medesime società.
Presupposto per le agevolazioni è la deliberazione e l’esecuzione di un aumento di capitale in denaro, da parte delle società sopra indicate, tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020.
La somma dei crediti d’imposta spettanti al soggetto che effettua il conferimento e alla società che lo riceve non può eccedere l’importo di 800.000,00 euro.
I crediti d’imposta possono essere compensati, entro 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione riferita al 2020, senza limiti di importo.
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5. ART. 28 – Bonus locazioni immobili
L'art. 28 del DL 34/2020 ha introdotto un nuovo credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.
Il credito in esame presenta rilevanti differenze rispetto al bonus negozi e botteghe disciplinato dall'art. 65 del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) concernente il mese di marzo 2020.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'agevolazione:
• i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione;
• gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Condizioni
Il credito spetta limitatamente a:
• imprese e lavoratori autonomi che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (tale limite non si applica alle imprese alberghiere e agrituristiche);
• esercenti attività economica che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente .
Dovrebbe rilevare quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 9/2020, § 2.2.5, in materia di rinvio dei versamenti, disciplinati da un meccanismo analogo. Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi dovrebbe essere quindi effettuato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di riferimento e fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica del medesimo mese 2019 (rispetto a quello 2020), cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
Ambito oggettivo
L'ambito oggettivo è circoscritto sia punto di vista del tipo di contratto che dal punto di vista del tipo di immobili che ne sono oggetto.
Per quanto concerne il tipo di contratto, la norma fa riferimento ai contratti di:
• locazione di immobili (non è presente il riferimento espresso alla sublocazione);
• leasing di immobili;
• concessione di immobili;
• servizi a prestazioni complesse comprensivi immobili (ad esempio contratti di service);
• affitto d'azienda comprensivi di immobili.
Per quanto concerne l'oggetto del contratto, deve trattarsi di:
• immobili (anche terreni) a uso non abitativo (a tal fine, dovrebbe rilevare la categoria catastale);
• destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.


Pagamento del canone
L'agevolazione è utilizzabile "successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni", quindi solo ove il canone sia stato pagato.
Misura del credito d'imposta
Per quanto riguarda la misura del credito, essa varia a seconda del tipo di contratto, atteso che (ferme le condizioni sopra delineate) spetta:
• nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati alle attività indicate dalla norma;
• nella misura del 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività indicate dalla norma.
Il credito d'imposta è commisurato "all'importo versato nel periodo d'imposta 2020" con riferimento a:
• ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio;
• per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno.
Il credito dovrebbe spettare anche ove i canoni su indicati siano stati sospesi e/o pagati in ritardo, purché il pagamento avvenga entro il periodo di imposta 2020.
Modalità di utilizzo del credito d'imposta
Il credito d'imposta può essere:
• utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
• ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso.
Irrilevanza fiscale dell'agevolazione
Per espressa previsione normativa, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.


Divieto di cumulo
Il credito d'imposta non è cumulabile con il credito d'imposta botteghe e negozi "in relazione alle medesime spese sostenute".
Pur non essendo cumulabili con riferimento alla mensilità di marzo, sembrerebbe che i due crediti possano coesistere, riguardando, in parte, mensilità differenti.
*
6. ART. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 1 al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi necessari alla riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000,00 euro per beneficiario.
Il credito d’imposta può essere:
• utilizzato nel 2021 in compensazione nel modello F24;
• ceduto ad altri soggetti ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020.
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7. ART. 121 – Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
• per lo sconto in fattura;
• per la cessione della detrazione.
*
8. ART. 122 – Cessione dei crediti d’imposta
Fino al 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari).
Si tratta delle seguenti agevolazioni:
• credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020 conv.);
• credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28);
• credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120);
• credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione (art. 125).
L’opzione deve essere effettuata in via telematica con modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
*
9. ART. 123 – Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa
Sono soppresse le clausole di salvaguardia previste in materia di IVA e accisa dall’art. 1 co. 718 della L. 23.12.2014 n. 190 che erano state sinora “sterilizzate”.
*
10. ART. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
L’art. 25 del DL 34/2020 disciplina il nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del DL 18/2020 e art. 30 del DL 23/2020).
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione:
• i soggetti esercenti attività d’impresa;
• gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata);
• gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Ambito oggettivo
Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative a:
• la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
• l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
• l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
• l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta spetta:
• nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
• fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di spesa previsto per l’agevolazione, fissato in 200 milioni di euro.
Irrilevanza fiscale dell’agevolazione
Il credito d’imposta, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP. Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta può essere:
• utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
• ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).
Disposizioni attuative
I criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dell’agevolazione, ai fini del rispetto del limite di spesa, saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
*
11. ARTT. 126 – 127 – Effettuazione dei versamenti sospesi e versamento delle ritenute non operate
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti:
• relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
• fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020.
In relazione a tutti i soggetti che beneficiano della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
• in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.
Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.
*
12. ART. 135 – Contributo unificato – Sospensione del termine per il computo delle
sanzioni da ritardato versamento e nuove norme per le udienze
Il mancato pagamento del contributo unificato atti giudiziari dà luogo ad una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (art. 16 del DPR 115/2002).
Entro 30 giorni dal deposito dell’atto processuale che sconta il contributo (ad esempio il ricorso), la segreteria richiede la differenza di con tributo ex art. 248 del DPR 115/2002. Tale termine è sospeso dall’8.3.2020 al 31.5.2020.
Sempre dall’8.3.2020 al 31.5.2020 è sospeso il “termine per il computo” delle sanzioni indicate: la disposizione pare di ardua interpretazione, considerata l’assenza di specifici termini per il computo delle sanzioni indicate.
Nuove norme per udienze
L’art. 16 co. 4 del DL 119/2018 è stato sostituito da un nuovo comma secondo cui:
• le parti processuali e loro difensori, i giudici e il personale amministrativo possono partecipare all’udienza che si svolga in camera di consiglio o con modalità pubblica, mediante collegamento audiovisivo;
• il luogo dal quale avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza;
• la partecipazione all’udienza pubblica da remoto deve essere chiesta dalle parti nel primo atto processuale o con apposita istanza notificata alle parti costituite e successivamente depositata in segreteria, prima che sia comunicata la data dell’udienza;
• i giudici, a seguito di criteri definiti dai Presidenti delle commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali le segreterie comunicheranno alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza.
*
13. ART. 140 – Rinvio del termine per la moratoria delle sanzioni per l’invio dei
corrispettivi telematici
È prorogato dal 30.6.2020 al 31.12.2020 il termine relativo alla moratoria delle sanzioni per la trasmissione dei corrispettivi telematici entro l’ultimo giorno del mese successivo, da parte dei soggetti il cui volume d’affari nel 2018 non era superiore a 400.000,00 euro.
*
14. ART. 143 – Procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle
e-fatture
È rinviata dall’1.1.2020 all’1.1.2021 la procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche via Sistema di Interscambio, messa in atto dall’Agenzia in caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento dell’imposta di bollo stessa.
*
15. ART. 144 – Avvisi bonari - Sospensione pagamenti
I pagamenti derivanti da avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, se il termine per il versamento scade dall’8.3.2020 al 31.5.2020, vanno eseguiti entro il 16.9.2020.
Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
Quanto esposto vale anche per le rate che scadono dall’8.3.2020 al 31.5.2020, mentre rimane invariato il termine di pagamento delle rate che scadono in momenti successivi.
*
16. ART. 145 – Compensazione volontaria con crediti d’imposta
L’art. 28-ter del DPR 602/73 prevede che se il contribuente presenta una domanda di rimborso, in presenza di carichi di ruolo da onorare l’Agente della riscossione, informato di ciò dall’Agenzia delle Entrate, può proporre una compensazione volontaria tra poste debitorie e creditorie.
Tale procedura è sospesa nel corso del 2020.
*

17.ART. 147 Incremento del limite per le compensazioni orizzontali
Per l’anno 2020, viene elevato da 700.000,00 a 1.000.000,00 di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:
• utilizzati in compensazione c.d. “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
• ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
*
18. ART. 149 – Accertamenti con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale -
Sospensione dei pagamenti
I pagamenti derivanti da accertamenti con adesione, mediazioni fiscali e conciliazioni giudiziali, se il termine per il versamento scade dal 9.3.2020 al 31.5.2020, vanno eseguiti entro il 16.9.2020.
Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
Quanto esposto vale anche per le rate che scadono dal 9.3.2020 al 31.5.2020, mentre rimane invariato il termine di pagamento delle rate che scadono in momenti successivi.
Il termine per il ricorso nonché di pagamento degli atti “definibili” mediante acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97 slitta al 16.9.2020 se il termine per il versamento scade dall’8.3.2020 al 31.5.2020.
Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
Bisogna rilevare che la norma è di difficile, se non impossibile, interpretazione, quindi è al momento poco prudente confidare nella proroga al 16.9.2020 (basti pensare che gli accertamenti esecutivi, che sono definibili per acquiescenza, hanno un termine di pagamento posticipato al 31.8.2020, dunque tecnicamente scadono dopo il 31.5.2020).
Comunque, essendo l’acquiescenza collegata al termine per il ricorso, opera la sospensione dell’art. 83 del DL 18/2020, dal 9.3.2020 all’11.5.2020.
*
19.ART. 150 Restituzione di somme indebitamente erogate
L’art. 10 co. 1 lett. d-bis del TUIR viene integrato con l’introduzione del co. 2-bis, il quale prevede che, se le somme restituite al soggetto che le ha erogate sono state assoggettate a ritenuta, la restituzione al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta, senza applicazione dell’onere deducibile.
Specularmente, viene previsto che al sostituto d’imposta al quale siano state restituite somme al netto della ritenuta, sia attribuito un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute che può essere utilizzato senza limite di importo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.
*
20. ART. 151 – Sanzioni accessorie per commercianti e professionisti
Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa il rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività o l’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni a un mese (art. 12 co. 2 - 2-quater del DLgs. 471/97).
Una disposizione simile è contemplata per gli iscritti ad albi od ordini professionali, in cui si prevede la sanzione accessoria della sospensione dall’albo/ordine.
L’atto di contestazione della sanzione va notificato a pena di decadenza entro 6 mesi da quando è stata contestata la quarta violazione. Dall’8.3.2020 al 31.1.2021 è sospeso il termine per la contestazione della sanzione nonché per l’esecuzione della sanzione accessoria stessa.
Tale sospensione, però, non opera se una qualsiasi delle violazioni è stata commessa dopo il 19.5.2020.
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21. ART. 153 – Blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni - Sospensione
Per effetto dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso; in caso affermativo, viene disposto il pignoramento presso terzi.
Dall’8.3.2020 al 31.8.2020 la procedura indicata è sospesa, dunque, salvo sia ormai stato disposto il pignoramento, la Pubblica Amministrazione procede al pagamento.
22.ART. 154 Cartelle di pagamento e altri atti – Sospensione pagamenti - Cartelle
di pagamento e altri atti – Sospensione pagamenti
Le cartelle di pagamento che scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2020 possono essere pagate entro il 30.9.2020 (prima il termine finale della sospensione era il 31.5.2020, con pagamento entro il 30.6.2020).
Comunque, si ritiene possibile presentare la domanda di dilazione delle somme.
Lo stesso vale per gli atti di accertamento doganali e per gli accertamenti esecutivi in tema di tributi locali, nonché per gli avvisi di addebito INPS ex art. 30 del DL 78/2010.
Anche le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2020 dovrebbero essere soggette alla proroga, dovendo quindi essere pagate entro il 30.9.2020.ell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso; in caso affermativo, viene disposto il pignoramento presso terzi.
Accertamenti esecutivi - Sospensione pagamenti
Gli accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 78/2010) che scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2020 possono essere pagati entro il 30.9.2020 (nella versione originaria dell’art. 68 del DL 18/2020, il termine finale della sospensione era il 31.5.2020, con pagamento entro il 30.6.2020).
Comunque, si ritiene possibile presentare la domanda di dilazione delle somme.
L’Agenzia delle Entrate (20.3.2020 n. 5) ha specificato che la disposizione, benché introdotta con norma di legge, in sostanza non si applica, operando la sola sospensione del termine per il ricorso, dal 9.3.2020 all’11.5.2020 (resta da verificare se ciò verrà confermato con riferimento al DL 34/2020).
Dilazione delle somme iscritte a ruolo
I piani di dilazione in essere all’8.3.2020, e quelli richiesti sino al 31.8.2020, decadono con il mancato pagamento non di 5 rate, ma di dieci, anche non consecutive.
Rottamazione dei ruoli e saldo/stralcio - Sospensione
Relativamente alla rottamazione dei ruoli (artt. 3 e 5 del DL 119/2018) e al saldo e stralcio degli omessi versamenti, tutte le rate in scadenza nel 2020 possono essere pagate entro il 10.12.2020.
Il pagamento delle rate deve avvenire entro la data indicata senza possibilità di dilazioni, e non si applica la tolleranza dei 5 giorni.

Inoltre, per le rottamazioni decadute in ragione di inadempimenti verificatisi sino al 31.12.2019, ferma restando la decadenza è possibile chiedere la dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
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23. ART. 157 – Atti impositivi - Proroga dei termini di decadenza
Atti impositivi - Proroga dei termini di decadenza
Tutti gli atti di accertamento, di liquidazione, di recupero dei crediti d’imposta e di contestazione/irrogazione delle sanzioni che scadono dall’8.3.2020 al 31.12.2020 possono essere notificati sino al 31.12.2021, sempre che l’emissione avvenga entro il 31.12.2020.
Ciò vale per qualsiasi ente impositore, non solo per l’Agenzia delle Entrate. Pertanto:
• se i termini per recuperare le agevolazioni prima casa decadono a luglio 2020, il termine slitta al 31.12.2021;
• il termine di accertamento dei modelli REDDITI, IVA, 770 e IRAP 2016 (anno d’imposta 2015), in scadenza al 31.12.2020, slitta al 31.12.2021.
Non vengono prorogati i termini per gli atti che scadono dall’1.1.2021, ad esempio il
31.12.2021.
Avvisi bonari - Sospensione
Non si procede all’emissione e alla notifica di avvisi bonari sino al 31.12.2020.
L’emissione avverrà dall’1.1.2021, e da tale data alla notifica non si applicano gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Cartelle di pagamento - Proroga dei termini di decadenza
In coerenza con la posticipazione dell’emissione degli avvisi bonari, viene prorogato il termine decadenziale, di cui all’art. 25 del DPR 602/73, per la notifica della cartella di pagamento. Precisamente:
• in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento (31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 31.12.2022;
• in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento (31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.12.2023 (e non il 31.12.2022) e il 31.12.2022 (e non il 31.12.2021).
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24. ART. 158 – Termini per il ricorso - Cumulo tra istanza di adesione e sospensione
straordinaria
La domanda di accertamento con adesione sospende il termine per il ricorso per un periodo di 90 giorni.
Il periodo di sospensione indicato si cumula con la sospensione (di 64 giorni) dell’art. 83 del DL 18/2020, dal 9.3.2020 all’11.5.2020.
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25. ART. 186 – Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2020
Per il 2020, il credito d’imposta per investimenti pubblicitari è aumentato dal 30% al 50% del valore degli investimenti complessivamente effettuati nel 2020, nel rispetto del tetto massimo di spesa per l’anno 2020 pari a 60 milioni di euro (art. 57-bis co. 1-ter del DL 50/2017, introdotto dall’art. 98 del DL 18/2020 convertito).
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26. ART. 217 – Fondo sportivo per il rilancio del sistema sportivo nazionale
È stata stabilita la costituzione del “Fondo sportivo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (c.d. Fondo salva sport), al fine di far fronte al momento di ingente difficoltà in cui si ritrovano l’intero settore sportivo e i soggetti in esso operanti. Il Fondo sarà costituito da una quota pari allo 0,5% del totale delle scommesse sportive, effettuate attraverso qualsiasi canale e in qualsiasi modalità, sino al 31.12.2021 per un limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni per il 2021, con assegnazione all’Ufficio per lo Sport (presso la Presidente del Consiglio dei ministri) al fine di poter adottare delle soluzioni a sostegno del movimento sportivo e alla sua ripresa. Le modalità di gestione saranno presentante entro dieci giorni da parte dell’Autorità delegata.
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